Articolo 16 – Consiglio Regionale
16.1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un massimo di quattro Consiglieri, con un minimo di un Consigliere ove il numero di candidati sia inferiore a quattro, eletti dai Soci Ordinari della Regione.
16.2. Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Regionale è determinato da un’anzianità minima e ininterrotta di cinque anni con riferimento alla data della prima iscrizione e/o riammissione nell’Associazione. Tale anzianità verrà ridotta a due anni, solo ed esclusivamente nel caso in cui una Regione sia sprovvista di candidati.
16.3. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni e i singoli membri sono rieleggibili. Essi decadono, in ogni caso, alla scadenza naturale o straordinaria del CDN.
16.4. L’Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria è indetta dal Presidente Regionale in carica. L’Assemblea Regionale Elettiva è indetta dal Presidente uscente, per assenza o impossibilità verrà indetta dal Presidente Nazionale o dal “Commissario ad Acta”, entro centoottanta giorni dalle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere svolta entro i sessanta giorni successivi all’indizione.
16.5. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale come stabilito dal Regolamento Consigli Regionali.
16.6. Il Consiglio Regionale si considera validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, se presenti la metà più uno dei Membri. Alle riunioni del Consiglio Regionale può partecipare il Presidente Nazionale o persona da lui delegata.
16. 7. È facoltà del CDN accorpare, in vista del raggiungimento degli scopi previsti da questo Statuto, più Regioni, le quali saranno rette da un unico Consiglio Regionale.
16.8. In caso di accorpamento, le Regioni saranno rappresentate da un numero di Consiglieri proporzionale a quello dei Soci Effettivi.
16.9. L’attribuzione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, invece, non verrà influenzata dall’appartenenza territoriale del Socio Ordinario purché residente nelle Regioni interessate dall’accorpamento.
16.10. I Consigli Regionali hanno, nell’ambito di competenza del territorio, lo scopo di:
a) coordinare e promuovere, a livello regionale, tutte le iniziative ritenute opportune, nel pieno rispetto degli scopi statutari dell’Associazione, degli indirizzi indicati dalle Assemblee Nazionali dell’Associazione, delle direttive impartite dal Presidente Nazionale, delle delibere del CDN e del CDP;
b) favorire, mantenere e sviluppare i rapporti, a livello regionale, con le Entità riconosciute dal CDN;
c) relazionare, minimo ogni centottanta giorni, al CDN su tutta l’attività e le problematiche dei Soci della Regione;
d) operare in favore di tutti i Soci della regione, al fine di realizzare un continuo e sempre maggiore sviluppo delle loro opportunità professionali e del costante miglioramento della qualità del lavoro e dell’accrescimento delle competenze.
16.11. Il Consiglio Regionale può essere:
a) sospeso, commissariato e/o sciolto su delibera del CDN per manifesta incapacità o inerzia, per attività in contrasto a quanto stabilito nello Statuto, nei Regolamenti, nelle delibere del CDN, nelle delibere del CDP e in qualsiasi altro atto di emanazione degli organi centrali dell’Associazione;
b) sciolto su richiesta motivata di 2/3 dei Soci Ordinari della Regione;
c) sciolto per dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale.
16.12. In caso di sospensione, commissariamento o scioglimento del Consiglio Regionale, il CDN nominerà fra i propri membri, un Commissario, il quale garantirà l’amministrazione e/o lo svolgimento delle elezioni che dovranno essere, da Egli indette, entro centottanta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio stesso.