Segretario del Consiglio Regionale
Il Segretario del Consiglio Regionale è eletto dai Soci Ordinari della regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, collabora con il Presidente nello svolgimento di tutti i compiti previsti da questo Statuto. È facoltà del Presidente del Consiglio Regionale attribuire al Segretario mansioni esecutive, di organizzazione e di gestione secondo le necessità.