Vicepresidente del Consiglio Regionale
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale è eletto dai Soci Ordinari della regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile e sostituisce il Presidente in caso di impedimento o se venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come descritti nell’articolo 17.2 del presente Statuto, assumendosi le responsabilità previste da detto articolo limitatamente al periodo della gestione in sostituzione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente anche nel caso in cui egli dimostri inerzia o manifesta incapacità, accertata con parere conforme di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale, per l’ordinaria amministrazione della Regione e dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria Elettiva entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della declaratoria
di destituzione del Presidente in accordo con il CDN Nazionale.