Il Presidente del Consiglio Regionale
Il Presidente Regionale è eletto dai Soci Ordinari della Regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ha il compito di:
a) rappresentare in ogni luogo e sede il Consiglio Regionale;
b) far pervenire in sede ANMB le convocazioni del Consiglio Regionale e delle Assemblee Regionali indicando il luogo, la data, l’ora e relativo O.d.G.;
c) far pervenire in sede ANMB i verbali di competenza Regionale;
d) sovrintendere a tutti i servizi offerti dall’Associazione sul territorio Regionale;
e) curare l’esecuzione delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione, Nazionali e Territoriali di competenza;
f) curare, sotto la propria responsabilità, il settore amministrativo e finanziario della gestione del Consiglio, provvedendo alla compilazione del Rendiconto Preventivo e Consuntivo da sottoporre alla visione del Consiglio Regionale prima di trasmetterlo, entro il tre febbraio dell’anno in corso o nei termini indicati dal CDN, al Segretario Amministrativo Nazionale per l’inserimento nel Bilancio Nazionale;
g) curare la tenuta del “libro verbali” del Consiglio Regionale e dell’Assemblea Regionale, della corrispondenza ordinaria e straordinaria e dei registri contabili;
h) convocare, fissare l’Ordine del Giorno e presiedere le riunioni del Consiglio Regionale e dell’Assemblea Regionale;
i) sottoscrivere i documenti e gli atti imputabili al Consiglio Regionale, particolarmente quelli comportanti impegni di spesa, dei quali si assume la responsabilità con l’apposizione della firma stessa;
j) presenziare, per quanto possibile, alle competizioni svolte sul territorio regionale al fine di relazionare, se necessario, lo svolgimento delle stesse al CDN;
k) curare l’organizzazione, sotto la propria responsabilità, di almeno un aggiornamento annuale.